Compiti delle Regioni e Compiti dei Comuni

Compiti delle regioni

 
Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale,di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio: a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni; a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici dell’amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno




a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva
situazione di bisogno;

a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate;

a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i
quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con
handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore,
provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto
disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati;

a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti
in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che “Per l’attuazione delle misure previste dal comma 2, lettere l-bis) e l-ter) del presente articolo 39, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 1998, di lire 60 miliardi per l’anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall’anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della presente legge, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della presente legge”.

Compiti dei comuni

I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Gli statuti comunali di cui all’articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale e l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.




Legge 104 regioni comuni