Assistenza familiari disabili

Per ottenere i permessi, oltre a possedere i requisiti di legge occorre presentare la domanda all’Inps utilizzando il presente modulo (disponibile anche sul sito www.inps.it nella sezione Modulistica). Il modulo di domanda, compilato nelle parti di interesse, va presentato all’Inps di residenza (o di domicilio) personalmente o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, oppure pupuò essere inviato per posta (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) allegando copia di un documento di riconoscimento. Il modulo deve essere presentato agli uffici INPS in duplice copia. Una delle copie sarà restituita protocollata al lavoratore e dovrà essere consegnata al datore di lavoro, che ha la competenza della gestione concreta dei permessi. Inps invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o di diniego dei permessi.




Requisiti del familiare da assistere

I familiari da assistere devono essere in stato di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) La disabilità in situazione di gravità deve essere accertata dalla competente Commissione ASL. A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’INPS . La sindrome di Down può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. La condizione di Grande invalido di guerra o equiparato può risultare anche dal decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui deve essere oscurata la parte relativa alla diagnosi, o dalla copia dell’attestato di pensione. La documentazione sanitaria (anche in copia autenticata) deve essere allegata al modulo in busta chiusa. I familiari da assistere, inoltre, non devono essere ricoverati a tempo pieno e non devono prestare attività lavorativa nei periodi in cui il genitore fruisce del congedo.

A chi spetta

(figli assistiti)

Il congedo straordinario spetta ai genitori (anche adottivi) o affidatari della persona disabile in situazione di gravità nei seguenti casi:

se il figlio non è coniugato o non convive con il coniuge;
se il figlio è coniugato ed il coniuge convivente non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo;
se il figlio è coniugato ed il coniuge convivente ha espressamente rinunciato a usufruire alla prestazione nello stesso periodo di congedo;

Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso. Sono esclusi lavoratori a domicilio e lavoratori domestici.

(fratelli/sorelle assistiti)

Il congedo straordinario spetta ai fratelli e alle sorelle per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità. Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici. Il congedo spetta ai fratelli o alle sorelle lavoratori dipendenti che convivono con il disabile.

È necessario inoltre che si verifichino le 2 condizioni: il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

il coniuge convivente non presta attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili.

(coniuge assistito)

Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso. Il congedo straordinario spetta al coniuge della persona disabile solo se convivente. Sono esclusi lavoratori a domicilio e lavoratori domestici.

(genitore assistito)

Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso. Sono esclusi lavoratori a domicilio e lavoratori domestici. Il congedo straordinario spetta al figlio della persona disabile solo se convive con lo stesso.

È inoltre necessario che si verifichino le seguenti 4 condizioni:

il disabile in situazione di gravità non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
entrambi i genitori del disabile in situazione di gravità siano deceduti o totalmente inabili.
il disabile in situazione di gravità non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
iltali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
tali figli (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il genitore nel medesimo periodo.
il disabile in situazione di gravità non abbia fratelli / sorelle o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello / sorella convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
il fratello / sorella convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
il fratello / sorella convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Cosa spetta

Nei periodi di congedo spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa accreditata d’ufficio. L’indennità spetta fino ad un importo massimo annuale di ? 44.276,32 riferito all’anno 2011 e rivalutabile periodicamente, comprensivo della contribuzione figurativa. Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l’indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ad eccezione dei lavoratori agricoli per i quali l?Inps provvede al pagamento diretto.

Nota

Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1000 euro, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all’uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa. La somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso – accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN – nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.

Decorrenza/durata/frazionabilità del congedo

Il congedo può essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda. Il lavoratore ha diritto a usufruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta ed i periodi spettano per un massimo complessivo di due anni (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile assistito e nel limite di due anni per ogni singolo lavoratore dipendente. In caso di lavoro part time verticale non è possibile usufruire del congedo durante le pause contrattuali (giornate in cui il contratto part time non prevede l’attività lavorativa). I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato. Se non c’è ripresa di lavoro tra un periodo e l’altro di congedo, il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi saranno conteggiati come congedo straordinario.




Quando il disabile in situazione di gravità è impossibilitato alla firma

Nel caso in cui il disabile sia impossibilitato a firmare e sia soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni devono essere sottoscritte rispettivamente dal tutore, dall’interessato con l’assistenza del curatore, o dall’amministratore di sostegno (pag.4). La dichiarazione di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, è sostituita da quella resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che si accerta dell’identità del dichiarante. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è accolta da un pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che deve accertare l’identità del dichiarante (pag. 3).

Comunicazioni di variazioni

E’ obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente (entro 30 giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:

Il ricovero a tempo pieno della persona con handicap in situazione di gravità.
La revisione del giudizio di gravità della situazione dell’handicap da parte della competente Commissione o comunque la cessazione della validità del riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità.
Le modifiche ai periodi di permesso richiesti ( in questo caso dovrà presentare domanda di modifica che annulla e sostituisce quella consegnata in precedenza).
Eventuale decesso del disabile in situazione di gravità.

Incompatibilità

Durante il periodo di congedo straordinario gli altri familiari non possono usufruire dei permessi orari e giornalieri (articolo 33 legge 104/1992 e articolo 42 decreto legislativo 151/2001) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Detrazioni d’imposta (articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni)

Se il richiedente vuole usufruire delle detrazioni d?imposta per carichi di famiglia è necessario dichiarare ogni anno di averne diritto (barrando l’apposita casella all’interno del modulo). É obbligatorio allegare il modulo MV10, debitamente compilato, disponibile sul sito www.inps.it. In mancanza non sarà riconosciuta la detrazione.




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