Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi
CAPO I (Principi)
Articolo 1
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Articolo 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto
non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso
deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è
di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Articolo 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è
possibile ricorrere.
Capo II- Responsabile del procedimento
Articolo 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad
atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Articolo 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’ istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento
sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Articolo 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta
ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi cui
all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all’organo competente per l’adozione.
Capo III – Partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del
procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizie
dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare,
anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Articolo 8
1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2 Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di
cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima.
4 L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Articolo 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Articolo 10
1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto :
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Articolo 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10,
l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in
ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti
dalla legge, in sostituzione di questo.
1- bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per
questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente
dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui
al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Articolo 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività
della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano
parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo IV – Semplificazione dell’azione amministrativa
Articolo 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola
una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione procedente
debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2- bis Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano
stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile
decorso del termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4.
2- ter Le disposizioni cui ai commi 2 e 2- bis si applicano anche quando l’attività del privato
sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su
richiesta dell’interessato, dall’amministrazione preposta a tutela dell’interesse pubblico
prevalente.
3 Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata,
non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi
della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi
all’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla
conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso
da quelle originariamente previste.
3- bis Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente può assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera
del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso
tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
4 Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può
richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale
negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri (5/a).
4- bis La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività
o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente ovvero
dall’amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta (5/b).
Articolo 14 bis
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l’attività di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere
pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l’intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla
amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se,
acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo
Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i
dati dell’ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale
per i rappresentanti delle province.
Articolo 14 ter
1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n.383, può essere convocata prima o nel corso dell’accertamento di
conformità di cui all’ articolo 2 del predetto decreto. Quando l’accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal
provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete
l’accertamento di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale
l’intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 14 quater
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, le disposizioni di cui agli
articoli 14, comma 4,16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall’articolo
3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su
proposta del Ministro competente, del Ministro dell’ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad
opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n.349.
2. Per l’opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale,
adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all’estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati.
Articolo 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune .
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo
11, commi 2, 3 e 5.
Articolo 16
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione
alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al
comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per
l’adozione dei pareri loro richiesti.
Pubblicità
Articolo 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione
di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o , in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri
organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e
capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano
essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale
e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16.
Articolo 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte
di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive
modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui
all’articolo 27.
2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in
possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il
responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di
copie di essi.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
Articolo 19
1. In tutti i casi in cui l’esercizio di una attività privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato,
ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi
1° giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto
di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte
dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l’esigenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione
dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine,
il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
Articolo 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato
lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento
. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione competente
può annullare l’atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall’amministrazione
stessa.
2. Ai fini dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque all’adozione dell’atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Articolo 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e
dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è
punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto
di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di
coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Capo V – Accesso ai documenti amministrativi
Articolo 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi ,secondo
le modalità stabilite dalla presente legge.
2.E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa.
3. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione della
disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all’articolo
27.
Articolo 23
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni
dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi.
Articolo 24
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto
di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati
la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che
l’accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze
di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l’obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da
emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al
comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 9, L. 1 aprile 1981, n. 121, come
modificato dall’articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione,
nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l’accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell’articolo 23 hanno facoltà di differire l’accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell’azione amministrativa. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’articolo 13, salvo diverse
disposizioni di legge.
Articolo 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti
stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.
Articolo 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica
amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l’applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di
cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni
attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai
documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.
Articolo 27
1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da
sedici membri , dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su
designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in
materia giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti
pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a
nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del
triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità
dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri;
propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a
realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18, le
misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Articolo 28
1. (Sostituisce l’art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)
Capo VI Disposizioni finali
Articolo 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono
principi generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Articolo 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato.
Articolo 31
1 Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 24.