Legge 104 COMPLETA
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INDICE della Legge n. 104/92 :
Art. 1 – Finalità della legge 104
Art. 2 – Principi generali
Art. 3 – Soggetti aventi diritto
Art. 4 – Accertamento dell’handicap
Art. 5 – Principi generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 – Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 – Cura e riabilitazione
Art. 8 – Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 – Servizio di aiuto personale
Art. 10 – Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
Art. 11 – Soggiorno all’estero per cure
Art. 12 – Diritto all’educazione e all’istruzione
Art. 13 – Integrazione scolastica
Art. 14 – Modalità di attuazione dell’integrazione
Art. 15 – Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
Art. 16 – Valutazione del rendimento e prove d’esame
Art. 17 – Formazione professionale
Art. 18 – Integrazione lavorativa
Art. 19 – Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 – Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
Art. 21 – Precedenza nell’assegnazione di sede (l’articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione giudiziaria)
Art. 22 – Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 – Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
Art. 24 – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 – Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 – Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 – Trasporti individuali
Art. 28 – Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 – Esercizio del diritto di voto
Art. 30 – Partecipazione
Art. 31 – Riserva di alloggi
Art. 32 – Agevolazioni fiscali (Abrogato dalla Legge n. 330/1994)
Art. 33 – Agevolazioni
(l’articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione giudiziaria)
Art. 34 – Protesi e ausili tecnici
Art. 35 – Ricovero del minore handicappato
Art. 36 – Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 – Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
Art. 38 – Convenzioni
Art. 39 – Compiti delle regioni
Art. 40 – Compiti dei comuni
Art. 41 – Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del comitato nazionale per le politiche dell’handicap
Art. 42 – Copertura finanziaria
Art. 43 – Abrogazioni
Art. 44 – Entrata in vigore
NOTE
LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104 ( indice )
(Aggiornamenti) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992 n. 39)
LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE
PERSONE HANDICAPPATE.
Art. 1.
Finalità
1. La Repubblica:
a. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2.
Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto
1. É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4.
Accertamento dell’handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che ” qualora la commissione medica di cui al presente articolo 4, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’ articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui é assistito l’interessato.
L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.
La commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda. “
Art. 5. ( note )
Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a. sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il consiglio nazionale delle ricerche (cnr), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona
handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b. assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c. garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d. assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
e. assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi sociosanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f. assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione
sopraggiunta;
g. attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h.
garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i. promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne é colpito;
l. garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m. promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6. ( note )
Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a. l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell’handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b. l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c. l’individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d. i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e. il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
f. l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g. nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione ed il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l’indagine per tutta la popolazione neonatale;
h. un’attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo, per accertare l’inesistenza o l’insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l’ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno
di vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i. gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7.
Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. a questo fine il servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a. gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l);
b. la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesie sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in italia e all’estero.
Art. 8. ( note )
Inserimento ed integrazione sociale
1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a. interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui é inserita;
b. servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale; c. interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici
o aperti al pubblico;
d. provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e. adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f. misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g. provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h. affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i. organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l. istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della sanità, di concerto con il ministro per gli affari sociali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.400;
m. organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola.
Art. 9. ( note )
Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, é diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale é integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera aggiuntiva di:
a. coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c. organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall’articolo 2,
comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10. ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie
risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica
secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone con handicap in situazione di gravità.
1. bis.Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e
l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il
sostegno del nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8
sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’articolo
15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo
parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (ipab), società cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche
mediante le convenzioni di cui all’articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione deisoggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato.
6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti
immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1
e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli
scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica
destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successivemodificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. il venir menodell’uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area.
Art. 11.
Soggiorno all’estero per cure
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’articolo 7 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro é equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed é rimborsabile nella misura prevista dalla deroga. 2. La commissione centrale presso il ministero della sanità di cui all’articolo 8 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12.
Diritto all’educazione e all’istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito l’inserimento negli asili nido.
2. É garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamicofunzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione. il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantire l’educazione e l’istruzione
scolastica. a tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. a tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo
per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. la frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, é equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali iminori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’ utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che ” il presente art.12 comma 5 va interpretato nel senso che l’individuazione dell’alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l’ esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed alla integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge , non consiste nell’accertamento previsto dall’articolo 4 della legge stessa, ma é effettuata secondo i criteri stabiliti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7
dell’anzidetto articolo 12 . In attesa dell’ adozione dell’atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all’individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale di residenza dell’alunno.
Art. 13.
Integrazione scolastica
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a. la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b. la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c. la programmazione da parte dell’università di interventi adeguatisi al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d. l’attribuzione, con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti. e. la sperimentazione di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
7. bis. Agli studenti handicappati iscritti all’università no garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 16.
Art. 14.
Modalità di attuazione dell’integrazione
1. Il ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. il ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a. all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b. all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c. a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
e. nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel
qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all’integrazione scolastica degli alunni handicappati. il diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all’articolo 3, comma 2, della
citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all’attività didattica di sostegno, nell’ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, le
quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. i docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alla scuola di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del presidente della repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15.
Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale é istituito un gruppo di lavoro composto da: un
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali,
tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei
criteri indicati dal ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiarie studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predispostedal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al ministro della
pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta
regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16.
Valutazione del rendimento e prove d’esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, sulla base
del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al
comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il
docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 13, comma 6-
bis. E’ consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia
di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di
tutorato specializzato.
5. bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l’integrazione nell’ambito dell’ateneo
Art. 17. ( note )
Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e
8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei
centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di
avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l’acquisizione di una qualifica anche
mediante attività specifica nell’ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell’orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati
durante l’iter scolastico. a tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della
persona handicappata che, di conseguenza, é inserita in classi comuni o in corsi specifici o
in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in
grado di frequentare i corsi normali. i corsi possono essere realizzati nei centri di
riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all’addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all’articolo
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti
autorizzati da leggi vigenti. le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i
programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione
professionale di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 é rilasciato un attestato di
frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n.
845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, é destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato,
corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro del
lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 18. ( note )
Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano
l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di
lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa
di persone handicappate.
2. Requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi
regionali, sono:
a. avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con
i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b. garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza
operativa
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell’albo di cui al
comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità
montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da
convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 é condizione necessaria per accedere alle convenzioni
di cui all’articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a. a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto
di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
b. a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai
fini dell’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione delle persone handicappate.
Art. 19. ( note )
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le
disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono
intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali
abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili. ai fini
dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della
capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o
psichica. la capacità lavorativa é accertata dalle commissioni di cui all’articolo 4 della
presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione
alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il
candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21. ( note )
(l’articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l’avvicendamento e
la revoca degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione giudiziaria)
Precedenza nell’assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato 1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non é richiesta la certificazione di sana e
robusta costituzione fisica.
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. il
ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica
sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il comitato olimpico nazionale italiano (coni)
realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità
delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di
accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti
ai sensi del citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate é punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24. ( note )
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1°
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma,
e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 é
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. a tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32,
comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del
progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta all’amministrazione competente, che dà atto in sede di
approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità é condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell’immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione
dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o
l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il comitato per l’edilizia residenziale (cer), di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della citata
legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere
architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con
integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
10. Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la cassa depositi e prestiti
concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota
almeno pari al 2 per cento é destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della
citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. scaduto tale
termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia. Aggiornamento: Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha
disposto che ” le disposizioni di cui al suddetto comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre
1995 “.
Art. 25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l’accesso all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di
decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l’adeguamento delle
cabine telefoniche.
2. All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di
servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte
di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.
Art. 26. ( note )
Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per
consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di
trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano,
nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture
urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la
conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. i suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di
trasporto collettivo. fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali
assicurano i servizi già istituiti. i piani di mobilità delle persone handicappate predisposti
dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati a favore
dell’ente ferrovie dello stato é destinata agli interventi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’ente
medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla base dell’articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei trasporti
provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di
taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui
al comma 5, il ministro dei trasporti predispone i capitolati d’appalto contenenti prescrizioni
per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27. ( note )
Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie a, b o c speciali, con incapacità
motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento,
a carico del bilancio dello stato.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: “,
titolari di patente f” e dopo le parole: “capacità motorie,” sono aggiunte le seguenti: “anche
prodotti in serie,”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, é inserito il seguente:
“2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto, di
cui al comma 1, decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle
categorie a, b o c speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. entro i
successivi tre mesi l’invalido provvede al versamento della differenza tra l’imposta sul valore
aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato”.
4. Il comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della repubblica
15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988,
n. 111, é integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal ministro dei trasporti su proposta del comitato di cui all’articolo 41 della
presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1,
ad un apposito fondo, istituito presso il ministero della sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 42.
Art. 28. ( note )
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei
parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da
privati.
2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto del presidente
della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza
del veicolo, é valido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29. ( note )
Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico
in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni
precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad
esercitare autonomamente il diritto di voto. l’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. sul certificato elettorale dell’accompagnatore é fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30.
Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31. ( note )
Riserva di alloggi
1. All’articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“r-bis) Dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in
conto capitale a comuni, istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro
consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie”.
2. ( Abrogato )
3. ( Abrogato )
4. ( Abrogato )
Art. 32. ( Abrogato )
Art. 33. ( Modificato dall’art. 19 della Legge n. 53/2000 )
(L’articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l’avvicendamento e
la revoca degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione giudiziaria)
Agevolazioni
1. ( abrogato )
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore
di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa
a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della
citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del
medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e
8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista
con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza
il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27
ottobre 1993, n. 423 ha disposto che ” le parole hanno diritto a tre giorni di permesso mensile
devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All’onere
derivante dall’applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consigliodei Ministri.”
Aggiornamento:La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993, n.
303 ha stabilito con l’art. 3 che “i tre giorni di permesso mensili di cui al comma 3 del presente
articolo non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma
dell’articolo 37 del testo unico approvato con d.P.R. n. 3/1957 come sostituito dal comma 37 del
suindicato art. 3 l. n. 537/93”.
Art. 34. ( note )
Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del ministro della sanità da emanare, sentito il consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap
fisico o sensoriale.
Art. 35. ( note )
Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall’istituto sia segnalato l’abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena é aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é ammessa la costituzione di parte
civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona
handicappata o un suo familiare.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il ministro dell’interno e il ministro della difesa, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela
della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione,
all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di
custodia preventiva e di espiazione della pena.
Art. 38. ( note )
Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si
avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. possono inoltre avvalersi dell’opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano
idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la
presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire
cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,
possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal
comma 1, lettere h), i) e l) dell’articolo 8, previo controllo dell’adeguatezza dei progetti e
delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della
presente legge.
Art. 39.
Compiti delle regioni
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi
sociali, educativoformativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale,di cui
all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio:
a. a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i
criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei
comuni; b. a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e
delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali,
sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici dell’amministrazione della
pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c. a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le
modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d. a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38, le attività di
ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione,
nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e. a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di
accesso ai servizi;
f. a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed
integrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva
situazione di bisogno;
g. a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto
personale;
h. ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei
contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i. a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da
parte delle organizzazioni di volontariato;
l. ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per
assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i
quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle
regioni medesime.
l. bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con
handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di
assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore,
provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di
servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto
disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale
delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente
concordati;
l. ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle
persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante
ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti
in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che “Per l’attuazione delle misure
previste dal comma 2, lettere l-bis) e l-ter) del presente articolo 39, é autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per l’anno 1998, di lire 60 miliardi per l’anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall’anno
2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della presente legge, tenuto conto
del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della
presente legge”.
Art. 40. ( note )
Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi
sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante
gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, dando priorità agli
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all’articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le
modalità di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale e l’organizzazione di un servizio
di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.
Art. 41
Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del comitato nazionale per le politiche dell’handicap
1. Il ministro per gli affari sociali coordina l’attività delle amministrazioni dello stato
competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell’attuazione della
legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle
persone handicappate sono presentati previo concerto con il ministro per gli affari sociali.il
concerto con il ministro per gli affari sociali é obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adotti in materia.
3. Per favorire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, é istituito presso la presidenza del
consiglio dei ministri il comitato nazionale per le politiche dell’handicap.
4. Il comitato é composto dal ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai ministri
dell’interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonché dai ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il
coordinamento delle politiche comunitarie. alle riunioni del comitato possono essere
chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il comitato é convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della presentazione al
consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il comitato si avvale di:
a. tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di trento e di
bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie
autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
b. tre rappresentanti degli enti locali designati dall’associazione nazionale dei comuni
italiani (anci) e un rappresentante degli enti locali designato dalla lega delle
autonomie locali; c. cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano
attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al
parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l’handicap in italia,
nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. a tal fine le amministrazioni dello stato, anche ad
ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla presidenza del consiglio dei
ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente
legge. nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione é presentata entro il
30 ottobre.
9. Il comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, é coadiuvato da una commissione permanente
composta da un rappresentante per ciascuno dei ministeri dell’interno, delle finanze, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della
presidenza del consiglio dei ministri di cui uno del dipartimento per gli affari sociali, uno del
dipartimento per gli affari regionali, uno del dipartimento per la funzione pubblica. la
commissione é presieduta dal responsabile dell’ufficio per le problematiche della famiglia,
della terza età, dei disabili e degli emarginati, del dipartimento per gli affari sociali.
Aggiornamenti: La Corte costituzionale con la sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1 s. s.
4/11/1992, n. 46) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del sesto comma di questo articolo ”
nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato ” si avvale di”, anziché ” é
composto da” “.
Aggiornamenti: Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto che “sono attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato
nazionale per le politiche dell’handicap di cui al presente articolo 41”.
Art. 41-bis ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive
sull’handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap alla
quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo
dell’assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale
conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che “Per l’attuazione delle misure
previste dal presente articolo 41-bis, é autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l’anno 1998 e di lire
46 miliardi per l’anno 1999”.
Art. 41-ter ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Progetti sperimentali.1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per
oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i
criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al
comma 1 nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei
progetti di cui al presente articolo.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che “Per l’attuazione delle misure
previste dal presente articolo 41-ter, é autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l’anno 1998 e di lire
46 miliardi per l’anno 1999”.
Art. 42. ( note )
Copertura finanziaria
1. Presso la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per gli affari sociali, é istituito
il fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei
cittadini handicappati.
2. Il ministro per gli affari sociali provvede, sentito il comitato nazionale per le politiche
dell’handicap di cui all’articolo 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità
di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal comitato di cui
all’articolo 41, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e
di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di
loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la
prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni
organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E’ autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l’anno 1992 e di lire 150 miliari a decorrere
dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a. lire 2 miliardi e 300 milioni per l’integrazione delle commissioni di cui all’articolo 4;
b. lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per cure nei casi previsti
dall’articolo 11;
c. lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di
cui all’articolo 12;
d. lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
b);
e. lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b);
f. lire 1 miliardo e 600 milioni per l’attribuzione di incarichi a interpreti per studenti
non udenti nelle università di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d);
g. lire 4 miliardi per l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera e); h. lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno 1993 per l’assunzione di
personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista
dall’articolo 13, comma 4;
i. lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista
dall’articolo 14;
l. lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all’articolo
15;
m. lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l’accesso ai servizi radiotelevisivi e
telefonici previsti all’articolo 25;
n. lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di
guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1;
o. lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori
che lavorano, previste dall’articolo 33;
p. lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del comitato e della commissione di cui
all’articolo 41;
q. lire 42 miliardi e 512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire
dall’anno 1993 per il finanziamento del fondo per l’integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al
comma 1 del presente articolo.
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l’anno
1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il 1922, all’uopo utilizzando
l’accantonamento “provvedimenti in favore di portatori di handicap”.
8. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 43. ( note )
Abrogazioni
1. L’articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l’articolo
415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi
secondo e terzo dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 2:
• Il testo dell’art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge
costituzionale n. 5/1948, è il seguente:
“Art. 4 (Funzioni della regione). – In armonia con la Costituzione e i principi
dell’ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica … (Omissis)”.
Nota all’art. 5:
• L’art. 27 della legge n. 142/1990, recante norme in materia di “Ordinamento delle autonomie
locali”, è il seguente:
“Art. 27 (Accordi di programma). – 1. Per la definizione e l’attuazione di opere di interventi
o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della regione
o il presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e di ogni altro connesso adempimento .. (Omissis)”.
Note all’art. 6:
• Il testo dell’art. 53 della legge n. 833/1978, sull’istituzione del Servizio sanitario nazionale,
come modificato dall’art. 20 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 368, per effetto dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1985, n. 595, è il seguente:
“Art. 53. – Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività
istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in
conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente
l’esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio- sanitaria che esistono nel Paese,
particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua
approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario
nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme
per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del
piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario
nazionale ai sensi dell’articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle
regioni.
Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme
precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni
dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere modificato nel corso
del triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di
cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel
corso dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne
l’approvazione entro il 1 settembre dell’anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo
mese di novembre”.
• Il testo dell’art. 55 della citata legge n. 833/1978 è il seguente:
“Art. 55 (Piani sanitari regionali). – Le regioni provvedono all’attuazione del servizio
sanitario nazionale in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano
sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle
prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti e agli indirizzi del
piano sanitario nazionale di cui all’art. 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di
sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi
statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed
organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge
regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e
provvedimenti emanati dalle regioni”.
• Il testo dell’art. 5, primo comma, della medesima legge n. 833/1978 è il seguente: “La
funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia
sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa
sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo
Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di
legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, d’intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale”.
• Il testo dell’art. 27 della più volte citata legge n. 833/1978 è il seguente:
“Art. 27 (Strumenti informativi). – Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i
cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell’assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari
obbligatori di cui al successivo articolo 33. L’unità sanitaria locale provvede alla
compilazione ed all’aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono
rigorosamente coperti dal segreto professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell’anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto
sanitario sono riportati, a cura della sanità militare, gli accertamenti e le cure praticate
durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall’interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere
richiesto solo dal medico, nell’esclusivo interesse della protezione della salute
dell’intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il
modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all’eventuale
esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a
tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati. (Omissis)”.
Nota all’art. 8:
• Il testo dell’art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente:
“Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome).
1. E’ istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli
indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla
sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei
mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto
conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro.
La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e
dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti
pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l’inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a. sulle linee generali dell’attività normativa che interessa direttamente le
regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori
attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b. sui criteri generali relativi all’esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla
elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le
competenze regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi
valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da
leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di
competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province
autonome, determinando le modalità per l’acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome,
(con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, si è provveduto a riordinare le funzioni della
Conferenza di cui al presente articolo e degli organismi a composizione mista Statoregioni,
n.d.r.)”.
Nota all’art. 9:
• Il testo dell’art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) è il
seguente:
“2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
Note all’art. 11:
• Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M. 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni
assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero) è il
seguente:
“Art. 7 (Deroghe).
1. In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una
regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui
territorio è presente l’assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura
di cui all’art. 4, le prestazioni all’estero, dandone tempestiva comunicazione all’unità
sanitaria lo- cale competente. 2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 2, si
prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata
eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si
trovino già all’estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e
condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento
territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal successivo art. 8. Le
relative domande di rimborso devono essere presentate all’unità sanitaria locale
competente entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza
dal diritto al rimborso.
3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere
disposte, qualora le spese che restano a carico dell’assistito, siano particolarmente
elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell’assistito
stesso, dalla regione d’intesa con il Ministro della sanità che determina, per i singoli
casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di
cui all’art. 8.
4. In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell’art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i),
del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti
convenzioni internazionali di reciprocità, possono essere concessi, con la procedura
di cui al comma precedente, concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di
cui all’art. 6 che restano a carico dell’assistito, qualora le predette spese siano
particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo
familiare dell’assistito stesso.
Art. 8 (Commissione centrale).
5. Presso il Ministero della sanità – Ufficio per l’attuazione del Servizio sanitario
nazionale, è istituita una commissione, con la partecipazione dei rappresentanti delle
regioni e di responsabili dei centri regionali di riferimento, che esprime pareri sugli
indirizzi necessari ad assicurare omogeneità di comportamento in tutto il territorio
nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente decreto e formula proposte
in materia di assistenza sanitaria all’estero.
6. A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, sesto comma, della legge 23
ottobre 1985, n. 595, le regioni emanano le direttive necessarie per l’acquisizione dei
dati statistici relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria all’estero attraverso
schede informative il cui schema di massima è predisposto dal Ministero della
sanità”.
• Il testo dell’art. 5 della legge n. 833/1978 già citata, è stato integralmente riportato nella nota
all’art. 6.
Note all’art. 13:
• La legge n. 360/1976 reca: “Modifica dell’art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463,
statizzazione delle scuole elementari per ciechi”.
• La legge n. 517/1977 reca: “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli
esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”.
• Il testo dell’art. 27 della legge n. 142/1990 è stato già pubblicato nella nota all’art. 5.
• Il D.P.R. n. 419/1974 reca norme in tema di: “Sperimentazione e ricerca educativa,
aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti”.
• Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. Note all’art. 14:
• Il testo dell’art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo per il triennio 1988/1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto
scuola) è il seguente):
“Art. 26 (Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente
ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario).
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 14, comma 12, e sempre che sia
possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente
delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero
assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell’art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di
istituto periodi di esonero totale o parziale dall’insegnamento, allo scopo di
consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di
aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso università ed
istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione
o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni
professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di
aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per
l’utilizzazione annua del personale.
2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto, dal
Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalità
organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione
in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno
partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle
esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente
elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per
attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell’ambito della scuola. La
predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative
sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal
collegio dei docenti di cui all’art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio
dei docenti in impegno fino a quaranta ore.
3. Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest’ultimo
definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica
delle iniziative stesse, nonché per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli
obblighi di servizio.
4. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello
nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali
firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto il piano nazionale di
aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale
sede saranno, altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal servizio per la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario”.
• Il testo dell’art. 4 della legge n. 168/1988 (Istituzione del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:
“Art. 4 (Coordinamento dell’istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione).
1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di
intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra
l’istruzione universitaria e l’istruzione di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica:
a. sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale
ispettivo direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in
collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri
fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b. sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria
superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro
della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto
l’aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che
prevedono sbocchi nell’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per
il rilascio dei relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative
delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche
d’intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all’insegnamento, allo sviluppo della
ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d’intesa
con organismi dell’amministrazione scolastica, per promuovere l’interscambio
culturale tra università e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono
di una commissione di esperti composta da:
a. tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(CNPI);
b. tre membri designati dal CUN;
c. due membri designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d. un rappresentante designato dal CNST;
e. un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;
f. tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
g. tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale”.
• Il testo dell’art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e
riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) è il
seguente: “Il collegio dei docenti: a)-i) (omissis); l) esamina, allo scopo di individuare i
mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che
operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di
orientamento”.
• Il testo dell’art. 4 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è
il seguente: “Art. 4 (Diploma di specializzazione).
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di
un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di
specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso
attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle
norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma
ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si
riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti
di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le
modalità di cui all’articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di
specializzazione all’insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata
dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio.
Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale
con riferimento alle scienze dell’educazione e all’approfondimento metodologico e
didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico
obbligatorio. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono
stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all’insegnamento e le
modalità di svolgimento dell’esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui
all’art. 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro
decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di
grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di
specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali
danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l’esercizio delle
corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l’accesso alla dirigenza nel
pubblico impiego”.
• Il testo dell’art. 9 della medesima legge n. 341/1990 è il seguente:
“Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione).
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle
scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo
esprime uditi i comitati consultivi di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti
dei collegi e degli ordini professionali, nell’osservanza dei seguenti criteri:
a. devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b. devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la
ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo
criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti
nelle aree scientifiche e professionali;
c. devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà,
secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e
duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti
dal precedente al nuovo ordinamento;
d. devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline
scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi
didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che
devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l’esercizio delle professioni o l’accesso a
determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e. devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per
il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
f. devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di
quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su
conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell’accesso alle
scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle
iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, comma 6, e dell’art. 4, comma 4, con
decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le
attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla
presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze
tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo
dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”.
• Il D.P.R. n. 417/1974 contiene “Norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo
ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. – Il D.P.R.
n. 970/1975 reca: “Norme in materia di scuole aventi particolari finalità”.
• Il testo dell’art. 65 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione
degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e
sistemazione del personale precario esistente) è il seguente:
“Art. 65 (Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima
dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970). –
La validità dei titoli di specializzazione di cui all’ultimo comma dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni
in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla
presente legge. Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in
base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo
tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima”.
Nota all’art. 15:
• Il testo dell’art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982 già citata in nota all’art. 14 è il
seguente: “l’utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziativa nel
campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con
l’istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione”.
Note all’art. 17:• Il testo dell’art. 3, primo comma, lettere l) e m), della legge n. 845/1978 (Legge quadro in
materia di formazione professionale) è il seguente: “Le regioni esercitano, ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di
formazione professionale in conformità ai seguenti principi:
a. -i (omissis);
l. realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla
formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano
le possibilità di frequentare i corsi;
m. promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di
assistenza psico- pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da
disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di
assicurarne il completo inserimento nell’attività formativa e favorirne l’integrazione
sociale”.
• Il testo dell’art. 8, primo comma, lettere g) ed h), della stessa legge n. 845/1978, è il
seguente: “Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette: a)-f) (omissis); g) alla
rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia; h)
alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino
atti a frequentare i corsi normali”.
• Il testo dell’art. 5 della medesima legge n. 845/1978 è il seguente:
“Art. 5 (Organizzazione delle attività). – Le regioni, in conformità a quanto previsto dai
programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di
attuazione per le attività di formazione professionale.
L’attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
l. direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate,
anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli
obiettivi del piano;
m. mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di
imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al
finanziamento, i seguenti requisiti:
14. avere come fine la formazione professionale;
15. disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
16. non perseguire scopi di lucro;
17. garantire il controllo sociale delle attività;
18. applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
19.rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
20. accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul
corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la
realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al
presente articolo sono stipulate dalle regioni”.
• Il testo dell’art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle
regioni a statuto ordinario) è il seguente:
“Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). – Nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito
annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:
. il 15 per cento dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti
analoghi;
a. il 75 per cento dell’imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
b. il 75 per cento dell’imposta di fabbricazione sulla birra;
c. il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e
analoghe materie zuccherine;
d. il 75 per cento dell’imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti
petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
e. il 25 per cento dell’imposta erariale sul consumo dei tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all’ammontare complessivo dei versamenti in conto
competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a
quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre
modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in
vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o
maggiori spese a carico del bilancio statale.
La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e
maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma è determinata con la legge di
bilancio.
Il fondo comune e ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
F. per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna
Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica relativi al penultimo
anno antecedente a quello della devoluzione;
G. per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta
dai dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno
antecedente a quello della devoluzione;
H. per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti: i. tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno
antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell’Istituto
centrale di statistica;
j. grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento
appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
k. carico pro capite dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo
posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze.
Con l’entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il
carico pro capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in
ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell’Istituto
centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione,
nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa
alla presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede
bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l’Istituto centrale di statistica abbia elaborato
e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non
oltre i due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera
C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in
ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna Regione.
Nota all’art. 18:
• Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la disciplina in materia di
associazioni e fondazioni.
Nota all’art. 19:
• La legge n. 482/1968 reca norme in tema di “Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”.
Nota all’art. 21:
• Le categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950
(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), comprendono le seguenti
minorazioni:
“TABELLA A”
LESIONI ED INFERMITà CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO
RINNOVABILE
PRIMA CATEGORIA 1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi
insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità
bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza
visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da
vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e
permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B – o).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza
paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano
l’individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e
permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione
del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o
amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. Le perdite totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale di due pollici e di
altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell’altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e
le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta
incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi
della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e
alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole
deperimento organico.
21. L’anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o
grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di
vita.
23. L’ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la
perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un’anca e l’anchilosi completa della stessa, se unità a grave alterazione
funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L’amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo
assoluto e permanente l’applicazione dell’apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o
disturbi gravi e permanenti della favella. SECONDA CATEGORIA
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l’acutezza visiva
binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B –
d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi
della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la
favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4. L’anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo
alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell’apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi
organici, determinate dall’azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che
arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti
affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al numero 19
della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o
radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la
loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle
tabelle A e B – e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e
permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che
abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere
il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
11. L’immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la
rigidità totale e permanente, o l’incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o
gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la
durata si giudicano inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non
debbano ascriversi al numero 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell’apparecchio genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza delle articolazioni colpite, abbia
menomato gravemente la funzione di due o più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (vedansi avvertenze alle
tabelle A e B – b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della
mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B – b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L’anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del ginocchio. 23. L’amputazione medio
tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.
TERZA CATEGORIA. 1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecità assoluta e
permanente con l’acutezza visiva dell’altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B – d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare
notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell’avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra il
terzo inferiore dell’uno o dell’altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime
quattro ditta della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell’indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due
mani con integrità dell’altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i
pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L’anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all’asse del corpo”.
Note all’art. 24:
• I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989 sono stati già riportati in nota all’art. 23.
• La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e reca nuove norme in
favore di mutilati ed invalidi civili.
• Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo
1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e
trasporti pubblici.
• Per i riferimenti alla legge n. 13/1989 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si rinvia alla nota
all’art. 23.
• La legge n. 89/1939 contiene norme sulla “Tutela delle cose di interesse artistico o storico”.
• La legge n. 1497/1939, reca norme sulla “Protezione delle bellezze naturali”.
• Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per i cui riferimenti si rinvia alla nota
dell’art. 23) è il seguente:
“Art. 4.
1. Per gli interventi di cui all’art. 2, ove l’immobile sia soggetto al vincolo di cui all’articolo 1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti
al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 della citata legge, provvedono entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere
l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro
centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio
pregiudizio del bene tutelato. 5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del
pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con
riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
Art. 5.
1. Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell’art. 2 della legge 1o
giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall’articolo 13 della
predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 4 e 5″.
• Il testo dell’art. 7 del D.P.R. n. 164/1956, recante: “Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni”, è il seguente:
“Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali). – Le opere provvisionali devono essere allestite
con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono
essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro
revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei”.
• Il testo del terzo comma dell’art. 15 della legge n. 47/1985 che reca: “Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”
è il seguente: “L’approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori”.
• Il testo del secondo comma dell’art. 26 della predetta legge n. 47/1985 è il seguente: “Nei
casi di cui al comma precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario
dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di
sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti”.
• Il testo dell’art. 32, comma 20, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:
“20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere
pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o
agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo
decreto.
• Il testo dell’art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale) è il seguente:
“Art. 3 (Competenze del Comitato per l’edilizia residenziale). – Il Comitato per l’edilizia
residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a. predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;
b. provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c. indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una
equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi
articolati in relazione alle varie forme di intervento;
d. adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
e. effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla
utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti; f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all’edilizia residenziale con particolare riguardo
alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g. propone al C.I.P.E. i criteri per l’assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni
di edilizia residenziale pubblica;
h. promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell’anagrafe degli
assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
i. determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l. determina le modalità per il finanziamento, l’affidamento e la realizzazione, da effettuarsi
anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2,
lettera f);
m. determina le modalità per l’espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da
parte delle regioni, per l’abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo
predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i
programmi;
n. stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella
determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
o. propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 e del secondo
comma dell’articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di
edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell’andamento dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell’I.S.T.A.T., nonché la misura dell’aggiornamento previsto dal secondo comma
dell’articolo 16;
p. redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20
luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle
previsioni di intervento;
q. riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi
straordinari nel settore dell’edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione
a pubbliche calamità;
r. propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli
istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione
dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell’articolo 2 (2/b).
Il Comitato per l’edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga
alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei
finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi
straordinari di cui al punto q) del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l’edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all’esercizio
di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente”.
• Il testo dell’art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 già citata è il seguente: “21. Per gli
edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384 (139), dovranno essere adottati da parte delle
amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge”.
Note all’art. 26:
• Il testo dell’art. 27 della legge n. 142/1990 già citata, è stato riportato in nota all’art. 5. • Il testo dell’art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, già citato in nota all’art. 24, è il seguente:
“Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). – Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate
di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l’accesso al
treno alle persone con difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell’invalido in carrozzella all’interno delle carrozze
ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di
carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non
deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito
delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al
presente articolo”.
Note all’art. 27:
• Il testo vigente dell’art. 1 della legge n. 97/1986 (Disposizioni per l’assoggettamento
all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati agli invalidi), come
modificato dall’art. 27 della legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 1.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri
cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie,
anche prodotti in serie, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 2
per cento.
2. L’aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni
successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza
con l’aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data
dell’acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal
Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l’aliquota
ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell’articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2. -bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto, di cui
al comma 1, decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle
categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro i
successivi tre mesi l’invalido provvede al versamento della differenza tra l’imposta sul valore
aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato”.
• Il testo dell’art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. n.
111/1988, è il seguente: “9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli
aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il Comitato ha anche il
compito di fornire alle commissioni mediche- locali, informazioni sul continuo progresso tecnico- scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di
handicap”.
Nota all’art. 28:
• Il testo dell’art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 già citato in nota all’art. 24 è il seguente:
“Art. 6 (Contrassegno speciale). – Ai minorati fisici con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza
(anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale
contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la
facoltà di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere
appositi spazi per l’indicazione a caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del
minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale”.
Nota all’art. 29:
• Il testo dell’art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori
non deambulanti) è il seguente:
“Art. 1.
1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non
deambulanti gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è
accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del
comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le
caratteristiche di cui all’articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di
attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale.
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per l’elezione,
rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei
quali si svolge l’elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dell’elettore non
deambulante per la votazione deve appartenere, nell’ambito territoriale comunale, al
medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è
compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l’elettore non deambulante può votare in qualsiasi
sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale
votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell’ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da
qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell’ufficio
elettorale”.
Nota all’art. 31:
• Il testo dell’art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 già citata in nota all’art. 24, con
l’aggiunta della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Il Comitato per l’edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a), r) (Omissis);
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in
conto capitale a comuni, istituiti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro
consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie”.
Nota all’art. 34:
• Il testo dell’art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978 già citata è il seguente: “Con
decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un
nomenclatore tariffario delle protesi e i criteri per la sua revisione periodica”.
Nota all’art. 35:
• Per i riferimenti relativi alla legge n. 184/1983 si rinvia alla nota all’art. 10.
Nota all’art. 38:
• Il testo dell’art. 26 della legge n. 833/1978 già citata è il seguente: “Art. 26 (Prestazioni di
riabilitazione). – Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria locale, quando
non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con
istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della
sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati
un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica”.
Nota all’art. 40:
• Il testo dell’art. 4 della legge n. 142/1990 già citata nella nota all’art. 5 è il seguente:
“Art. 4 (Statuti comunali e provinciali).
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per
l’organizzazione dell’ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi,
l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e
province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle
informazioni ed ai procedimenti amministrativi. 3.Gli statuti sono deliberati dai rispettivi
consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi
entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione”.
Nota all’art. 42:
• Per il testo dell’art. 12 della legge n. 400/1988 si veda in nota all’art. 8.
Nota all’art. 43:
• L’art. 230 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, n.
3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull’istruzione elementare, post elementare, e sulle
sue opere di integrazione, approvato con R.D. n. 576/1928, riguardava l’affidamento alle
facoltà mediche del Regno del compito di promuovere gli studi di morfologia, psicologia,
nonché l’affidamento al Ministero della pubblica istruzione dell’assistenza e dell’istruzione
dei fanciulli con handicap.
• L’art. 415 del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare, approvato con
R.D. n. 1297/1928, riguardava all’allontanamento definitivo dell’alunno con problemi
psichici dalle normali classi e la sua assegnazione a classi differenziali.
• Il testo dei commi secondo e terzo dell’art. 28 della legge n. 118/1971 già citata, era il
seguente:
“L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i
casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di
tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle
predette classi normali.
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori
ed universitarie”.
Aggiornamenti
Il D.L. 26 agosto 1992, n. 368 (in G.U. 27/8/1992 n. 201), non convertito in legge (G.U. 27/10/1992
n. 253) aveva disposto (con l’art. 2) l’ interpretazione dell’art. 12, comma 5.
Il D.L. 26 ottobre 1992, n. 418 (in G.U. 27/10/1992 n. 253), non convertito in legge (G.U.
28/12/1992, n. 303) aveva disposto (con l’art. 2) la modifica dell’art. 12, comma 5.
La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 4/11/1992 n. 46),
ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell’art. 41, sesto comma.
Il D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 (in G.U. 31/12/1992 n. 306), non convertito in legge (G.U.
2/3/1993, n. 50) aveva disposto (con l’art. 2) la modifica dell’art. 12, comma 5. Il D.L. 2 marzo 1993, n. 45 (in G.U. 2/3/1993 n. 50), non convertito in legge (G.U. 3/5/1993, n.
101) , aveva disposto (con l’art. 2) la modifica dell’art. 12, comma 5.
Il D.L. 28 aprile 1993, n. 128 (in G.U. 29/4/1993 n. 99), non convertito in legge (G.U.28/6/1993, n.
149) aveva disposto (con l’art. 2) l’interpretazione dell’art. 12, comma 5.
Il D.L. 7 giugno 1993, n. 181 (in G.U. 8/6/1993 n. 132), non convertito in legge (G.U. 9/8/1993, n.
181) aveva disposto (con l’art. 9) la modifica dell’art. 23, comma 3.
Il D.L. 28 giugno 1993, n. 209 (in G.U. 28/6/1993 n. 149), non convertito in legge (G.U. 28/8/1993
n. 202) aveva disposto (con l’art. 2) l’ interpretazione dell’art. 12, comma 5.
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/8/1993 n. 202), nel testo introdotto dalla legge di
conversione 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n. 253), ha disposto (con l’art. 2)
l’interpretazione dell’art. 12, comma 5 e la modifica degli articoli 4 e 33, comma 3.
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993 n. 303) ha modificato
(con l’art. 3) l’art. 33.
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 (in G.U. 15/6/1994 n. 138) ha modificato (con l’art. 12) l’art. 41.
Il d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (in G.U. 1/6/1994 n. 126) convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473
ha abrogato (con l’art. 2) l’art. 32.
La L. 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/2/1996, n. 43) (con l’art. 17) ha modificato l’art. 36,
comma 1.
Il D.L 21 ottobre 1996, n. 535 (in G.U. 22/10/1996 n. 248) convertito in L. 23 dicembre 1996, n.
647 (G.U. 28/12/1996, n. 303) (con l’art. 16) ha modificato l’art. 23, comma 3.
La L. 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998 n. 123) ha modificato (con l’articolo 1) gli artt.
10 e 39, ed ha inserito gli articoli 41-bis e 41-ter.
La L. 28 gennaio 1999, n. 17 (in G.U. 2/2/1999, n. 26) ha sposto (con l’art. 1) la modifica degli artt.
13 e 16.
La L. 30 aprile 1999, n. 136 (in S.O. n. 97/L relativo alla G.U. 18/5/1999, n. 114) ha disposto (con
l’art. 14) la modifica dell’art. 31.
La L. 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/3/2000, n. 60), ha disposto (con gli artt. 19 e 20) la modifica
dell’art. 33.
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 26/4/2001, n. 96) ha disposto
(con l’art. 86) l’abrogazione parziale dell’art. 33